Legge Ordinaria n. 133 del 23/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
  Art.  1.  - Al primo comma, le parole: "Per i lavori di conto dello
Stato  che  importino  nel  loro  complesso  definitivo,  secondo  le
risultanze   del  conto  finale,  una  spesa  non  superiore  a  lire
1.000.000,   si  puo'  prescindere  dall'atto  formale  di  collaudo,
sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato
dall'ingegnere  direttore,  confermato  dall'ingegnere capo del Genio
civile  o  dal  dirigente  di  altro  ufficio tecnico governativo che
attesti  la  regolare  esecuzione  dei lavori", sono sostituite dalle
seguenti:  "Per  i lavori di conto dello Stato che importino nel loro
complesso  definitivo,  secondo  le  risultanze del conto finale, una
spesa  non  superiore a lire 2.000.000, si puo' prescindere dall'atto
formale  di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere
direttore,  confermato  dall'ingegnere  capo  del  Genio civile o dal
dirigente  di  altro  ufficio  tecnico  governativo  che  attesti  la
regolare esecuzione dei lavori".
  Al  secondo  comma,  le  parole: "L'atto formale di collaudo non e'
richiesto   per   l'ultimo   esercizio  dei  lavori  di  manutenzione
pluriennale,  quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio
importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000", sono sostituite
dalle  seguenti:  "L'atto  formale  di  collaudo non e' richiesto per
l'ultimo  esercizio  dei  lavori  di manutenzione pluriennale, quando
l'ammontare  dei  lavori  di detto ultimo esercizio importi una spesa
non superiore a lire 2.000.000".
  Art. 2. - Le parole: "Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art.
70  del  regolamento  25  maggio  1895,  n.  350,  per  la direzione,
contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo
del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino
alla  concorrenza di lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti:
"Nei  casi  di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25
maggio  1895,  n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione
dei  lavori  dello  Stato,  l'ingegnere  capo  del  Genio civile puo'
disporre  l'esecuzione  immediata dei lavori fino alla concorrenza di
lire 2.000.000".
  Art.  3.  -  E'  sostituito  dal  seguente:  "Per  i  pagamenti  da
effettuare  ai  sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n.  422,  e'  consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino
all'importo di lire 40.000.000".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952

                               EINAUDI

                                        PICCIONI - ALDISIO - SCELBA -
VANONI - PELLA - PACCIARDI
- FANFANI - MALVESTITI -
SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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