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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Al primo comma, le parole: "Per i lavori di conto dello
Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le
risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire
1.000.000, si puo' prescindere dall'atto formale di collaudo,
sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato
dall'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio
civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che
attesti la regolare esecuzione dei lavori", sono sostituite dalle
seguenti: "Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro
complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una
spesa non superiore a lire 2.000.000, si puo' prescindere dall'atto
formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere
direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal
dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la
regolare esecuzione dei lavori".
Al secondo comma, le parole: "L'atto formale di collaudo non e'
richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione
pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio
importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000", sono sostituite
dalle seguenti: "L'atto formale di collaudo non e' richiesto per
l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando
l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa
non superiore a lire 2.000.000".
Art. 2. - Le parole: "Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art.
70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione,
contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo
del Genio civile puo' disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino
alla concorrenza di lire 1.000.000", sono sostituite dalle seguenti:
"Nei casi di somma urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento 25
maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione
dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile puo'
disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di
lire 2.000.000".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Per i pagamenti da
effettuare ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 422, e' consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino
all'importo di lire 40.000.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - ALDISIO - SCELBA -
VANONI - PELLA - PACCIARDI
- FANFANI - MALVESTITI -
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI