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La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge.
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie del Ministero del
commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952
al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella Raccolta ufficiale delle legge e dai decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI