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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del
Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto
27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica e'
autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e,
comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente
legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la
liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie
postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55.
La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste
e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - SPATARO -
PELLA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI