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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento
dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'art. 16 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'art. 13
della legge 1 settembre 1940, n. 1337, e' stabilito in lire 25
milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio
1946-47, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48, in lire 250
milioni per l'esercizio 1948-49, in lire 500 milioni per l'esercizio
1949-50, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-51, in lire 600
milioni per l'esercizio 1951-52, ed in lire 500 milioni per
l'esercizio 1952-53 e successivi.