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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall'art. 2 della
legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione
relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti
della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000.
E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.
E' data facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una
volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da
assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite,
anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'art. 2 della
legge 2 aprile 1951, n. 294.
Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei
relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa
ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da
rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma
anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il
collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei
lavori medesimi.