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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11,
concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni
statali agli assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI