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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento
economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi
e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza
marinara nonche' dei titolari di pensione del Fondo Adria,
continuera' ad essere corrisposto il particolare assegno previsto
dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.