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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative
alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si
applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI