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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le
ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo
aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, e'
dovuta una indennita' di specializzazione nelle misure previste
dall'annessa tabella I.
Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennita' di
specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state
riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o
specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli
interessati conservino le qualifiche stesse.
Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli
specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno
obbligo continuativo di volo, l'indennita' di specializzazione e'
corrisposta a decorrere dal 1 agosto 1949; agli specialisti
dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennita'
medesima e' corrisposta a decorrere dal 1 maggio 1948.