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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia e'
affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei
prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in
esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di
consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in
applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1 dicembre 1948,
numero 1438.