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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di
genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e
portante la data del 9 dicembre 1948.