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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 436, il
giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni
traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive,
parassitarie e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale
militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che
dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia
clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed
abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei
predetti stabilimenti sanitari.