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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito, per la stagione invernale 1952-53, il "Fondo
nazionale di soccorso invernale", alla scopo di incrementare
l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti
per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno,
secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri
per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.