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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 604 del Codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le
annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1) nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi
speciali:
a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili;
decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze
emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico
ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;
b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella
istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena
divenute irrevocabili;
c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato
dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o
per tendenza, i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione
e alla revoca di misure di sicurezza.
Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i
decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e'
ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le
sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per
contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della
ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi
procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non
sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non
importano applicazione di misure di sicurezza, perche' il fatto non
costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza
di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso
che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di
condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato
autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti
con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un
manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i
provvedimenti con i quali l'imprenditore, dichiarato fallito, quelli
di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o
dichiarano la riabilitazione del fallito;
3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla
revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel
casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria
o speciale, che li ha emessi.
Quando ne e' data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei
casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1), le sentenze
pronunciate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti
come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani,
contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro
stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta
menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria
italiana.
Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna
penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata
ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per
amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra
causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano
o revocano la riabilitazione".