Legge Ordinaria n. 158 del 14/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1952)
Riordinamento del casellario giudiziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica l'anno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  604  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito dal
seguente:
  "Nel  casellario  giudiziale  si  iscrivono  per estratto, oltre le
annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
    1)  nella  materia  penale, regolata dal Codice penale o da leggi
speciali:
      a)  le  sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili;
decreti  di  condanna  appena  sono  divenuti esecutivi; le ordinanze
emesse  dal  giudice  di  esecuzione  e  i provvedimenti del pubblico
ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;
      b)  le  sentenze  di  non  doversi  procedere pronunciate nella
istruzione  e  quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena
divenute irrevocabili;
      c)   i  provvedimenti  con  i  quali  il  condannato  e'  stato
dichiarato  delinquente  o contravventore abituale o professionale, o
per tendenza, i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione
e alla revoca di misure di sicurezza.
  Non  sono  iscritte  nel  casellario  giudiziale:  le  sentenze e i
decreti  di  condanna  concernenti  contravvenzioni  per  le quali e'
ammessa  la  definizione  in  via  amministrativa  o  l'oblazione; le
sentenze   di   non   doversi   procedere   o   di   assoluzione  per
contravvenzioni  per le quali la legge commina soltanto la pena della
ammenda;  le  sentenze  per  le quali la dichiarazione di non doversi
procedere  o  l'assoluzione  e'  pronunciata  perche'  il  fatto  non
sussiste  o  perche'  l'imputato  non  lo  ha  commesso o, quando non
importano  applicazione  di misure di sicurezza, perche' il fatto non
costituisce  reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza
di  querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso
che  sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di
condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
    2)  nella  materia  civile:  le  sentenze  che  hanno  acquistato
autorita'  di  cosa  giudicata  le quali pronunciano l'interdizione o
l'inabilitazione  e  i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti
con  i  quali  il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un
manicomio  e  la  revoca  di  tale  provvedimento;  le  sentenze  e i
provvedimenti  con i quali l'imprenditore, dichiarato fallito, quelli
di  omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o
dichiarano la riabilitazione del fallito;
    3)  i  provvedimenti  amministrativi relativi alla perdita o alla
revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
  I  provvedimenti  menzionati  nei  numeri 1) e 2) sono iscritti nel
casellario  qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria
o speciale, che li ha emessi.
  Quando  ne e' data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei
casi  previsti  nelle  lettere  a)  e  b)  del  n.  1),  le  sentenze
pronunciate  da  autorita'  giudiziarie straniere per fatti preveduti
come  delitti  anche  dalla legge italiana contro cittadini italiani,
contro  coloro  che  hanno  perduto la cittadinanza italiana o contro
stranieri  o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta
menzione   se  sono  state  riconosciute  dall'autorita'  giudiziaria
italiana.
  Nel  casellario  si  iscrive  altresi',  se  si  tratta di condanna
penale,  la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata
ovvero  la  menzione  che  non  fu  in  tutto o in parte scontata per
amnistia,  indulto,  grazia,  liberazione condizionale o per un'altra
causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano
o revocano la riabilitazione".
 

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