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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato, a decorrere
dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli
interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito
peschereccio d'impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento
e per una durata massima di anni sei.
Le suddette operazioni di credito debbono riguardare:
a) costruzioni, in cantieri nazionali, di nuovi navi e
gallegianti per la pesca e per il trasporto del pescato;
b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove
installazioni per uso della pesca;
c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei
sottoprodotti della pesca;
d) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione
del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di,
manufatti di uso collettivo per i pescatori;
e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade e
quant'altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi
filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla
confezione di attrezzi da pesca;
f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.
Possono compiere le operazioni di credito di cui al presente
articolo le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegni di 1ยช
categoria, gli Istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed
Istituti che vi siano autorizzati con decreto del Ministro per il
tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile. I mutui
saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti, che
dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi
dell'incendio e contro quelli della navigazione.