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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, e'
sostituito dal seguente:
"Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun
candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta,
l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine
di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia
presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno
ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa
seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi
ha conseguito il maggior numero di voti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI