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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, e' ratificato con la
seguente modificazione:
E' aggiunto il seguente art. 9-bis:
"Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia
fosse ubicata in territori, attualmente non soggetto alla sovranita'
dell'Italia in forza del Trattato di pace".