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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare
la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla
deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non
rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione
disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie
e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che
periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o
esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro
mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale
vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.