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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di
cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000
da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la
prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª
Giunta.
Tale somma e' amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo
previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12
aprile 1946, n. 236.