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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di
Gabinetto sono considerati in soprannumeri all'organico dei propri
gradi.
Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma
precedente non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna
Forza armata.