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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento
economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato,
approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta
modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n.
338, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli
stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli
256 e 258 a 264, sono applicabili altresi' al personale operaio
militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione,
allestimento e riparazione del materiale del gruppo C, di cui
all'art. 307 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio
decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare
nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di
pace dell'Ente presso il quale presta servizio".