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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello
e a magistrato di Corte di cassazione).
L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n.
233, e' abrogato.
Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di
Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti da
attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle
vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle
vacanze impreviste dell'anno precedente.
Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono
ripartiti:
a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;
b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito
distinto in seguito allo scrutinio;
c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti
in seguito allo scrutinio.
Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono
attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai
magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.
Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni
caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non
posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso.
I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si
aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo
le disposizioni dei predetti commi.