Legge Ordinaria n. 1794 del 18/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1952)
Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello
  e a magistrato di Corte di cassazione).

  L'art.  2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n.
233, e' abrogato.
  Le  promozioni  a  magistrato  di Corte d'appello e a magistrato di
Corte  di  cassazione  sono  conferite  per  il  numero  di  posti da
attribuire  rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle
vacanze  previste  nell'anno  in  cui  sono indetti i concorsi e alle
vacanze impreviste dell'anno precedente.
  Per  le  promozioni  a  magistrato di Corte di appello i posti sono
ripartiti:
    a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;
    b)  per  quattro  decimi  ai  magistrati  promovibili  per merito
distinto in seguito allo scrutinio;
    c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti
in seguito allo scrutinio.
  Per  le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono
attribuiti  per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai
magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.
  Le  promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni
caso,   con  decorrenza  agli  effetti  giuridici  ed  economici  non
posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso.
  I  posti  indicati  nel  terzo  e  quarto  comma,  non  coperti, si
aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo
le disposizioni dei predetti commi.
 

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