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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per
l'agricoltura e le foreste, presentera' al Parlamento, entro sei mesi
dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il
complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali
nell'intero territorio della Repubblica.