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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto
1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo
di centocinque, compresi nella graduatoria di detto concorso,
indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'art. 6 del
regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente
disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le
sostituzioni dal secondo comma del predetto art. 6.
Sara' osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine
della graduatoria del concorso.
Le disposizioni di questo articolo non giovane a coloro che abbiano
rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.