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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della
vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24
dicembre 1949, n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i
fini previsti nell'articolo medesimo.
Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono
andare oltre il 14 luglio 1955 e fino alla stessa data, possono
essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore
della presente legge.