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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per
l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle
societa' e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la
rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31
dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che
non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.