Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Prima dell'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del
Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del
Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del
Ministro".
Art. 2. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art.
1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i
loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della
gerarchia dello Stato.
I consiglieri indicati alla lettera g) sono designati elettivamente
uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e
precisamente: personale dirigente (gruppo A); personale degli uffici
(gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo.
La elezione e' fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa
partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le
modalita' per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i
trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale piu'
rappresentative.
I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i
trasporti.
L'ufficiale superiore aggregato e' designato dal Ministro per la
difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti".
Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale
superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui
alla lettera h) possono essere confermati soltanto per un, secondo
triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere
sempre rieletti. La conferma o la rielezione e' subordinata al
possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i
consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero
superati i limiti di eta' per il collocamento a riposo, potranno
essere confermati, ma solo per un triennio".
Art. 4. - Al secondo comma le parole "ha la preponderanza" sono
sostituite con "prevale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI