Legge Ordinaria n. 1848 del 02/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:

  Art. 1. - Prima dell'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "Se  i  Sottosegretari  di  Stato sono due entrambi fanno parte del
Consiglio  di  amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del
Ministro,  lo  sostituisce  nella  presidenza,  secondo la delega del
Ministro".
  Art.  2.  -  Il  primo  ed  il  secondo  comma  sono sostituiti dai
seguenti:
  "I  consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art.
1  sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i
loro  funzionari  in  servizio di grado non inferiore al quarto della
gerarchia dello Stato.
  I consiglieri indicati alla lettera g) sono designati elettivamente
uno   per  ciascuna  delle  categorie  del  personale  ferroviario  e
precisamente:  personale dirigente (gruppo A); personale degli uffici
(gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo.
La  elezione  e' fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa
partecipano  soltanto  gli  appartenenti  alla  categoria  stessa. Le
modalita'  per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i
trasporti,  sentite  le  organizzazioni  sindacali del personale piu'
rappresentative.
  I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i
trasporti.
  L'ufficiale  superiore  aggregato  e' designato dal Ministro per la
difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti".
  Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale
superiore  aggregato  possono sempre essere confermati, quelli di cui
alla  lettera  h)  possono essere confermati soltanto per un, secondo
triennio.  I  consiglieri rappresentanti del personale possono essere
sempre  rieletti.  La  conferma  o  la  rielezione  e' subordinata al
possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i
consiglieri  di  cui  alla  lettera  b),  i  quali, anche se avessero
superati  i  limiti  di  eta'  per il collocamento a riposo, potranno
essere confermati, ma solo per un triennio".
  Art.  4.  -  Al  secondo comma le parole "ha la preponderanza" sono
sostituite con "prevale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - MALVESTITI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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