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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio,
sentito il comune di Roma, puo' modificare la planimetria della zona
industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la
formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano
regolatore.
La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei
nuovi comprensori non potra', in ogni caso, risultare superiore a
quella determinata dalla citata legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
VANONI - ALDISIO -
CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI