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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 3. - La lettera c) e' sostituita con la seguente:
"c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali
organizzazioni sindacali dei lavoratori".
E' aggiunto il seguente comma:
"I componenti della Commissione amministratrice restano in carica
per la durata di due anni e possono essere confermati".
Articoli 4 e 5. - Sono sostituiti dal seguente:
"Gli Enti comunali di consumo hanno personalita' giuridica e sono
sottoposti alla vigilanza del prefetto"
Art. 6. - E' abrogato.
Art. 7. - E' abrogato.