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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei
piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti
dalla legge urbanistica 117 agosto 1942, n. 1150, e fino alla
emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su
parere conforme della Commissione edilizia comunale, puo', con
provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni
determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui
all'art. 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano
in contrasto con il piano adottato.
A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo'
ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta'
private che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa
l'attuazione del piano.
In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte
oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla
presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli
32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - SCELBA - PELLA
- SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI