Legge Ordinaria n. 1902 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1952)
Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei
piani  generali  e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti
dalla  legge  urbanistica  117  agosto  1942,  n.  1150,  e fino alla
emanazione  del  relativo  decreto  di  approvazione,  il sindaco, su
parere  conforme  della  Commissione  edilizia  comunale,  puo',  con
provvedimento  motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni
determinazione  sulle  domande  di  licenza  di  costruzione,  di cui
all'art.  31  di detta legge, quando riconosca che tali domande siano
in contrasto con il piano adottato.
  A  richiesta  del  sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto,
con   provvedimento  motivato  da  notificare  all'interessato,  puo'
ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta'
private  che  siano  tali  da  compromettere  o  rendere piu' onerosa
l'attuazione del piano.
  In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte
oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.
  Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla
presente  legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli
32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
ZOLI - SCELBA - PELLA
- SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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