Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurazione per la nuzialita' e natalita', istituita con regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio
1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.
"A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle
tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, e'
dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori
italiani.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuera' ad
effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di
accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne versera'
l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza
orfani lavoratori italiani, secondo le modalita' da convenirsi tra i
due Istituti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 15 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
- ZOLI - PELLA -
FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI