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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134,
sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese
anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.