Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito come
segue:
Art. 178. - "Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto
telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto
la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato punibile con pena piu' grave:
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda
gli impianti telefonici e telegrafici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.
Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti
volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente
effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000".