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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La tabella delle malattie professionali per le quali e'
obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del
periodo massimo d'indennizzabilita' delle malattie stesse dalla
cessazione del lavoro, allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge,
vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 15 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI