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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga al disposto dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n.
128, e' data facolta' all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, le sessioni normali di esami per il
conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei
servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine
suddetto, la materia del conseguimento dei certificati stessi non
sara' stata ridisciplinata con nuove norme.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI