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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la
cooperazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 426, dovranno esser chiuse entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine,
le operazioni stesse non fossero ultimate, esse verranno assunte
direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
quale vi provvedera' a mezzo di un proprio funzionario di grado non
inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza.
Per lo svolgimento dei suoi compiti il predetto funzionario
seguira', in quanto applicabili, le norme dei decreti legislativi
luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369 e 9 aprile 1946, n. 426.