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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato
con legge 15 marzo 1950, n. 119, e' estesa ai rendiconti e ai conti
giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di
importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre
1954.
Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni
conferite, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte
dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio
1948-49.