Legge Ordinaria n. 1975 del 18/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1952)
Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato
con  legge  15 marzo 1950, n. 119, e' estesa ai rendiconti e ai conti
giudiziali  relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di
importo.
  Il  funzionamento  dei  predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre
1954.
  Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni
conferite, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo  1949,  n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte
dei  conti,  per  la  eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio
1948-49.
 

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