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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto
legislativo 27 marzo 1945, n. 267, ratificato con modificazioni dalla
legge 9 giugno 1950, n. 341, e' inserito il seguente "Nei concorsi
previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al
personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della
pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale
medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli
impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre
Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o
ad altre Amministrazioni dello Stato nonche' agli estranei alle
Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e
di un quarto".