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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel
decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n.
326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati
in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato,
nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi
ufficiali di compenso, gia' sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l'art.
3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e' ulteriormente sospesa
fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre
1954.
Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della
legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi
dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.