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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale
13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni
tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova
ed aumentata a centesimi 10 dall'art. 2, lettera a) del regio
decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'art. 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio
1947, n. 730, viene fissata in lire due.
La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del
decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente
confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018,
nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta
delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con
l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.
Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla
legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere
turistiche e' elevato a lire 800.