Legge Ordinaria n. 198 del 27/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1952)
Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  sopratassa  di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale
13  giugno  1915,  n.  965, nella misura di centesimi cinque per ogni
tonnellata  di  stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova
ed  aumentata  a  centesimi  10  dall'art.  2,  lettera  a) del regio
decreto-legge  15 settembre 1923, n. 1997, ed a lire una con l'art. 1
del  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 4 maggio
1947, n. 730, viene fissata in lire due.
  La   sopratassa   di   ancoraggio,   istituita   dall'art.  12  del
decreto-legge  luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente
confermata  con  l'art.  3  del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018,
nella  misura  di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta
delle  navi  in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con
l'art.  1  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
maggio 1947, n. 730, viene fissata in lire due.
  Il  limite  minimo  della  sopratassa di ancoraggio stabilito dalla
legge  16  giugno  1938,  n.  1029, per le navi che compiono crociere
turistiche e' elevato a lire 800.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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