Legge Ordinaria n. 1982 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1952)
Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
e'  modificato  come  appresso  "L'Azienda  ha diritto di ottenere il
risarcimento  dei  danni  subiti  per  colpa dei suoi dipendenti, sia
praticando  ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti
dalle  leggi  vigenti,  sia  esercitando  le  azioni che le competono
secondo  il  diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il
danno e l'entita' dello stesso.
  "Tali  trattenute  sullo stipendio o sulla paga, quando superino le
lire  5000,  non  possono  essere  effettuate  senza  il consenso del
competente  Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
dei  trasporti  in  concessione,  che delibera anche sulla misura del
risarcimento, dopo avere inteso le parti.
  "Qualora  esista  sentenza  passata  in giudicato, con la quale sia
stata  riconosciuta  la  responsabilita'  di  uno  o  piu' agenti, le
trattenute  possono  essere  effettuate  direttamente  dalla azienda,
Analogamente  possono  essere  direttamente effettuate dall'azienda e
trattenute  che  si  riferiscono  a  mancate  od  incomplete esazioni
nonche' a differenze contabili".
 

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