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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
e' modificato come appresso "L'Azienda ha diritto di ottenere il
risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia
praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti
dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono
secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il
danno e l'entita' dello stesso.
"Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le
lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del
competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del
risarcimento, dopo avere inteso le parti.
"Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia
stata riconosciuta la responsabilita' di uno o piu' agenti, le
trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda,
Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda e
trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni
nonche' a differenze contabili".