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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto
dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonche' sui
contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di
generi di monopolio e' stabilita nella misura del 0,50 per cento da
commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione
della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.
Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o
della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta
di registro puo' essere eseguito nei modi e nei termini di cui
all'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.