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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente
disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
in conseguenza di azioni belliche, ratificato con legge 10 luglio
1951, n. 594, gia' prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444,
sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI