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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto
dell'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la
istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli
agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio
decreto 16 febbraio 1922, n. 207.