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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1951, n. 434,
dopo il quarto comma di cui alla legge stessa e' aggiunto il
seguente:
"I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i
commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'art.
3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili,
alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo
centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio,
possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati
dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente
articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI