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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno
1952:
a) il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico
per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive
modificazioni, e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del
testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti,
da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione
dell'elenco delle variazioni.
I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici
comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno
immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le
rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai
contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli
depositi.
Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in
giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o
insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di
deposito dell'ultimo elenco di variazione.