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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa
straordinaria di lire 150.000.000 per sussidiare:
a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e
galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
b) il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante
nuove istallazioni per uso della pesca;
c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei
sottoprodotti della pesca;
d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di
altri attrezzi da pesca;
e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la
distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da
pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per
la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) la costruzione di manufatti a terra, occorrenti per l'impianto
di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il
miglioramento di quelli esistenti;
g) la costruzione e la sistemazione di peschiere e di altri
manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
h) la costruzione o il miglioramento di mercati all'ingrosso del
pesce;
i) l'acquisto e la rinnovazione di reti, lampade con relativi
impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi,
cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
l) gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la
conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del
ghiaccio;
m) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici
ricetrasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed
apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di
incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della
vita in mare;
n) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di
pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti
di assistenza morale e materiale per i pescatori;
o) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di
pesca;
p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
q) ogni altra attivita' ed iniziativa intesa ai fini di cui alle
precedenti lettere.
L'ammontare del contributo non puo' superare il limite massimo del
50 per cento della spesa.
La corresponsione del contributo e' disposta con decreto del
Ministro per la marina mercanti e, sentito un Comitato tecnico,
composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che
lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio
marittimo e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina
mercantile su designazione delle organizzazioni cooperative nazionali
esistenti.
Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario
amministrativo di grado non inferiore allo ottavo.