Legge Ordinaria n. 20 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1952)
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento dell'attivita' peschereccia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  a  carico  del bilancio del Ministero della marina
mercantile,   per   l'esercizio   finanziario   1951-52,   la   spesa
straordinaria di lire 150.000.000 per sussidiare:
    a)   la  costruzione  in  cantieri  nazionali  di  nuove  navi  e
galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
    b) il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante
nuove istallazioni per uso della pesca;
    c)  l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei
sottoprodotti della pesca;
    d)  l'impianto  di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di
altri attrezzi da pesca;
    e)   l'impianto   di   magazzini   per   la  conservazione  e  la
distribuzione  del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da
pesca;  di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per
la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
    f) la costruzione di manufatti a terra, occorrenti per l'impianto
di  nuove  tonnare  e  di  altri  sistemi  fissi  di  pesca  e per il
miglioramento di quelli esistenti;
    g)  la  costruzione  e  la  sistemazione  di peschiere e di altri
manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
    h)  la costruzione o il miglioramento di mercati all'ingrosso del
pesce;
    i)  l'acquisto  e  la  rinnovazione di reti, lampade con relativi
impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi,
cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
    l)  gli  impianti  a  bordo  e  a  terra  di  frigoriferi  per la
conservazione  del  pescato ed impianti a terra per la produzione del
ghiaccio;
    m)  la  provvista  e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici
ricetrasmittenti,  ultrasonori,  ecometri  ed  ogni altro impianto ed
apparecchio  che  il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od
eliminare  il  logorio  o  la  perdita  degli  attrezzi  da pesca, di
incrementare  la  produzione  ittica e di tutelare la sicurezza della
vita in mare;
    n)  l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di
pescatori,  di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti
di assistenza morale e materiale per i pescatori;
    o)  le  campagne  esplorative  per  la  ricerca di nuovi campi di
pesca;
    p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
    q)  ogni altra attivita' ed iniziativa intesa ai fini di cui alle
precedenti lettere.
  L'ammontare  del contributo non puo' superare il limite massimo del
50 per cento della spesa.
  La  corresponsione  del  contributo  e'  disposta  con  decreto del
Ministro  per  la  marina  mercanti  e,  sentito un Comitato tecnico,
composto  dal  Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che
lo  presiede,  dal  direttore  generale  della  pesca  e  del demanio
marittimo  e  da  tre  esperti  nominati  dal  Ministro per la marina
mercantile su designazione delle organizzazioni cooperative nazionali
esistenti.
  Esercita  le  funzioni  di  segretario  del Comitato un funzionario
amministrativo di grado non inferiore allo ottavo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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