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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire in
Napoli, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 7, a suo
carico, fabbricati a carattere popolarissimo comprendenti alloggi di
non piu' di tre vani utili, oltre i servizi, da destinarsi a famiglie
in atto allocate in grotte, ricoveri, scuole, caserme o edifici
pericolanti, altri edifici pubblici, edifici destinati o da destinare
ad opere di assistenza o beneficenza. Gli alloggi che risulteranno
disponibili dopo le anzidette assegnazioni saranno destinati a
famiglie bisognose allocate in edifici da sgombrare per l'attuazione
del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato altresi' a
costruire, a totale carico dello Stato, le opere pubbliche accessorie
(raccordi stradali, opere igieniche, allacciamenti vari) occorrenti
per l'attuazione del piano di costruzioni di cui al precedente comma,
per l'importo necessario, da comprendersi pero' nella spesa
autorizzata col successivo art. 7.