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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della
lavorazione degli oli minerali aventi una densita' superiore a 0,890
a 15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati
esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.