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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di
ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti
nazionali, e' riconosciuto in ragione della meta' su un massimo di
dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se
interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o
in altri ruoli di insegnamento di gruppo B.
Il riconoscimento di cui al comma precedente e' disposto a favore
dei professori in attivita' di servizio che abbiano conseguito o
conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano
conseguito la nomina a stabile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI